La richiesta del “contrassegno di parcheggio per disabili” – dopo l’introduzione dal 15 settembre 2012 noto come CUDE (Contrassegno Unico Disabili Europeo) – va rivolta al Sindaco del Comune di residenza.
La relativa autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco (art.188 del Codice della Strada, CdS, e art. 381 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.), previo specifico accertamento sanitario, in passato demandato ad un’apposita Commissione presso l’Azienda Sanitaria Locale ed oggi invece legata all’accertamento effettuato dalle commissioni mediche di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità secondo quanto previsto dall’art 5 del D.L. 9 febbraio 2012, sul quale si tornerà più avanti.
Il contrassegno:
- è strettamente personale;
- non è vincolato ad uno specifico veicolo;
- permette ai veicoli al servizio delle persone disabili la circolazione, con alcune eccezioni di fatto, in zone a traffico limitato (Attenzione! Si raccomanda sempre la preventiva informazione presso gli Uffici di ogni Comune!!!)
- permette agli stessi veicoli il parcheggio negli appositi spazi riservati;
- ha valore non solo su tutto il territorio nazionale, ma anche negli altri ventisette paesi aderenti all’UE.
Quello del diritto al contrassegno per i disabili è l’ennesimo tema che, a sommesso avviso di chi scrive, dimostra tutta l’inadeguatezza rispetto all’autismo degli schemi ormai consolidati in materia di disabilità e dei diritti ad essa connessi. Andiamo ripetendo da anni quanto sia velleitario cercare di ricondurre ed applicare criteri di valutazione studiati per la neurotipicità ad una condizione che si caratterizza proprio per il differenziarsi sotto il profilo dello sviluppo neurobiologico.
E ciò appare in maniera ancora più evidente in una materia che – per la terminologia usata nella previsione normativa che l’ha introdotta – pareva rivolgersi esclusivamente alla disabilità di carattere fisico, nella sua declinazione motoria.
L’art. 381 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo del Codice della Strada (DPR 498/92) nella sua stesura iniziale, infatti, riservava il diritto al contrassegno esclusivamente alle persone la cui capacità motoria fosse stata impedita o sensibilmente ridotta. Solo a seguito delle battaglie condotte dalle associazioni delle persone non vedenti il diritto con il DPR 503/96 art.12 veniva esteso anche a quella categoria di disabili.
È evidente che quella disposizione legislativa risultasse immediatamente insufficiente a comprendere tutte le categorie di disabili cui quel diritto dovesse essere riconosciuto. Se ne ha riprova in varie circolari, ad es. del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, nelle quali – pur non potendo invadere il campo degli accertamenti sanitari di competenza di altro Ministero – si diceva che la disposizione in questione dovesse essere interpretata in senso tutt’altro che restrittivo e che, al di là della sua interpretazione letterale, sarebbe stato auspicabile che i medici delle Aziende Sanitarie Locali valutassero caso per caso quanto la patologia del richiedente potesse influire sulla sua capacità motoria.
Ed ulteriore riprova è data dall’azione di alcune Regioni, in particolare Puglia, Toscana e Liguria le quali – avendo chiara percezione della inadeguatezza di quella disposizione legislativa – ritengono addirittura di dover deliberare delle linee-guida per dettare alcuni criteri di valutazione legati a patologie dei vari apparati dell’organismo ed utili ai medici delle commissioni al fine del riconoscimento nel diritto al contrassegno o meno.
Segnalo al riguardo le delibere delle Giunte regionali:
- nn. 442 del 07.06.2017, 138 del 20.02.2015 e 1030 del 05.08.2013 della Regione Liguria;
- n. 1161 del 17 dicembre 2012 della Regione Toscana e
- n. 959 del 20 maggio 2014 della Regione Puglia.
Come già evidenziato, l’art 5 del D.L. 9 febbraio 2012, convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35, prevede che i verbali rilasciati dalle commissioni mediche di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità “riportino anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui all’articolo 381, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità” sicchè ormai da qualche tempo è stato introdotto nel modello del verbale delle commissioni un nuovo campo nel quale la commissione indicherà se ricorrono i requisiti per il riconoscimento del diritto al contrassegno.
Così nel verbale potremo trovare le seguenti diciture: “Persona con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388).” ovvero “Persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e succ. modifiche) che danno diritto alle agevolazioni fiscali legate al veicolo ed a richiedere al proprio Comune di residenza il Contrassegno per parcheggiare negli stalli riservati alle persone invalide, oppure, al contrario: “l’interessato non possiede alcun requisito tra quelli dell’art. 4 DL 9 febbraio 2012 n. 5” per cui è escluso l’accesso a tutti i benefici fiscali sull’auto e al contrassegno CUDE.
E se accade di non trovare tali riferimenti nei verbali e ci si veda negare per tale ragione le agevolazioni corrispondenti, cosa si può fare?
Purtroppo al momento non vi sono altre vie se non il tentativo di impugnare il verbale nel termine semestrale al fine di far aggiungere quel tipo di dicitura, eventualmente anche in autotutela oppure chiedendo un “aggravamento” dell’invalidità o dell’handicap, ove si abbia, successivamente, una certificazione che invece attesti la necessità del rilascio del contrassegno (CUDE) in ragione della condizione della persona con autismo che in qualche modo incida sulla sua capacità autonoma di deambulare in maniera “consapevole”.
Tengo a segnalare come in ogni caso occorra un giudizio della commissione e questa si basi, oltre (e più) che sulla visita della persona, sulla documentazione sanitaria che spesso non viene considerata ove non sia proveniente da strutture pubbliche.
E c’è da aggiungere che il giudizio è anche molto discrezionale per cui possono trovarsi situazioni più gravi nelle quali il diritto non viene riconosciuto ed altre invece ove il contrassegno viene concesso pur in presenza di una condizione meno preoccupante. Tutto è lasciato alla valutazione soggettiva del medico e della commissione
Dopo questo breve excursus, forse si comprenderà meglio la mia affermazione iniziale secondo cui la condizione autistica in questo caso come in moltissimi altri diventa difficilmente riconducibile agli schemi ormai consolidati per la valutazione della disabilità.
Tra gli accorgimenti utilizzati per far comprendere alle commissioni mediche la necessità, per le famiglie di persone con autismo, di veder riconosciuto il diritto al parcheggio negli stalli riservati alle persone disabili vi è quello di far risultare dalle certificazioni la cosiddetta “deambulazione afinalistica”; dicitura con la quale si rappresentano le difficoltà che – sebbene non incidano fisicamente sulla capacità di deambulare e di muoversi lungo le strade del traffico cittadino – tuttavia rappresentano almeno una parte di quell’ampio novero di situazioni connesse alla condizione autistica che determinano oggettivamente limiti, pericoli, difficoltà, incertezze ed anche dubbi e preoccupazioni nei genitori e comunque nei soggetti che hanno cura delle persone con autismo.
Perché è chiaro a tutti noi genitori che i nostri figli con autismo sebbene non abbiano alcuna difficoltà a deambulare ed anzi a volte abbiano una disinvoltura forse addirittura eccessiva, molto spesso possono trovarsi in seria difficoltà nel muoversi nel traffico cittadino, sia pur accompagnati, ma osservando contemporaneamente la segnaletica, i semafori, le condotte di guida degli automobilisti e degli altri utenti della strada molto spesso preannunciate da un linguaggio non verbale difficilmente comprensibile dalla persona con autismo o difficilmente decifrabile nei pochi attimi che la dinamica della circolazione stradale molto spesso richiede. E tutto ciò in un contesto di suoni. luci, rumori e stimoli sensoriali di livello a loro certamente non congeniale. Con il rischio sempre incombente che per sottrarsi a quegli stimoli per loro a volte insopportabili si sottraggano improvvisamente al controllo e sfuggano noncuranti e inconsapevoli dei pericoli della circolazione. Così come conosciamo bene le difficoltà di raggiungere, ad esempio, un ambulatorio medico dovendo parcheggiare ad un chilometro di distanza quando un fattore ambientale, una delle tipiche situazioni ansiogene o un altro elemento di disturbo abbia fatto scatenare in loro una crisi oppositiva per la quale diventa pressochè impossibile smuoverli e trascinarli a lungo.
Tutte situazioni, come si vede, che difficilmente possono essere ricondotte agli schemi ed alla terminologia che abbiamo visto adottati per il riconoscimento di quei diritti, ma difficilmente sussumibili anche nella c.d. “deambulazione afinalistica”; locuzione che abbiamo visto utilizzata per tentare di assimilare alcune delle limitazioni e delle difficoltà proprie dell’autismo al lessico convenzionale in materia di disabilità. L’ideale sarebbe, per chi nella propria Azienda Sanitaria Locale può disporre di un buon neuropsichiatra o di un buon psichiatra, richiedere la redazione di un analitico e dettagliato profilo diagnostico-funzionale che renda intellegibili anche ai medici delle commissioni (troppo spesso composte da ortopedici, dermatologi, otorini, ecc.) le effettive difficoltà e caratteristiche della persona con autismo.
Ecco dunque la direzione dell’impegno a cui la nostra associazione è chiamata: quella di far sì che le Istituzioni, da un canto, e tutti gli operatori nei vari settori della vita sociale; i quali a vario titolo sono chiamati a svolgere un ruolo nei confronti delle persone con autismo, prendano consapevolezza della estrema necessità di modificare schemi, registri, terminologie, che mostrano tutto il segno della loro inadeguatezza al cospetto di questa nuova condizione che interessa un numero sempre crescente di famiglie.
(Vinc)Enzo Carbone
Avvocato del Foro di Lecce
Attesa la vastità e la mutevolezza della legislazione, si consiglia di verificare l’attualità e vigenza della disciplina riportata prima di ogni applicazione pratica dei contenuti di questo testo.
L’autore non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali conseguenze negative o dannose della sua utilizzazione